Art. 1 – Denominazione e sede
1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l’associazione denominata: “Archivio Bergamasco Centro studi e ricerche bibliografiche e documentarie – Organizzazione di Volontariato (ODV)” di seguito, in breve, “Associazione”. L’Associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente statuto e che agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. Con l’avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione indicherà gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Finalità
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende occuparsi di:
a) promuovere, condurre e sostenere ricerche in ambito storico e culturale;
b) valorizzare i fondi archivistici e le raccolte documentarie e bibliografiche pertinenti alla storia di Bergamo e del suo territorio;
c) divulgare la conoscenza della storia, delle tradizioni, del patrimonio culturale, archivistico, bibliografico, artistico e ambientale di Bergamo e provincia;
d) nel perseguimento delle sue finalità, l’Associazione collabora con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Bergamo e il Comune di Bergamo, con gli Uffici scolastici regionale e provinciale, con Enti locali, Università, Biblioteche, Archivi, Istituti, Associazioni, nazionali e stranieri, al fine di potenziare competenze, scambi di informazioni, possibilità di ricerca.
Art. 3 – Attività di interesse generale
1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017:
a) interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al seguente articolo;
2. In particolare l’Associazione si propone di:
a) pubblicare una propria rivista;
b) realizzare attività di studio, ricerca scientifica e divulgazione nelle discipline
storiche;
c)realizzare pubblicazioni, edite in proprio o in collaborazione con altri Enti;
d) organizzare convegni, corsi, seminari, conferenze, mostre, concerti;
e) promuovere e gestire borse di studio rivolte a giovani ricercatori;
f) predisporre strumenti di ricerca e di divulgazione mediante l’utilizzo delle moderne
tecnologie;
g) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento sulla storia locale e generale,
sulla metodologia della ricerca storica e sulla didattica della storia;
h) produrre materiali didattici;
i) istituire commissioni di studio e di ricerca che possono avvalersi anche di collaboratori
esterni.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte soprattutto in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei soci.
4. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra
natura, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento delle sue attività. In ogni
caso il numero di lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari.
Art. 4 – Attività diverse
1. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate
nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto
stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al
presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e
continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione
1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L’Associazione può prevedere anche l’ammissione come soci di altri Enti di Terzo settore
o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento
del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato
domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a
perseguire le finalità dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio
Direttivo.
5. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata
all’interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro
sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si
pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun socio ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita
dell’Associazione.
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con la quota sociale
e con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi
non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di
decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito
annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
3. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di
discriminazione.
4. Ciascun socio ha diritto di:
a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per
delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
d) conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun socio ha il dovere:
a) di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato
dagli Organi sociali;
b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria
attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative;
c) di versare la quota sociale secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione, o morosità. Si
considera moroso il socio che non versa la quota sociale entro il mese di settembre di ogni
anno.
2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della
quota sociale o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni
diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma
permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti
dell’Associazione.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli
Organi sociali può essere escluso dall’Associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo
può deliberare l’esclusione in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine
previsto.
4. La perdita di qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione del socio deve essere
comunicata al soggetto interessato mediante raccomandata o PEC il quale, entro trenta giorni
da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei soci mediante raccomandata o PEC
inviata al Presidente dell’Associazione.
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli
argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 9 – Attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine
di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai soci e dai volontari non soci sono a titolo gratuito e non
possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci e ai volontari non soci possono
essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività
prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un
eventuale regolamento predisposto dallo stesso e approvato dall’Assemblea. Le attività dei
soci e dei volontari non soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
3. I volontari non soci devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse
allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 10 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
1. Gli Organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
2. I componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 – Assemblea
1. L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione,
il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il
luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Ai soci Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di
cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli
Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un
componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega
scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro
organo sociale.
7. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento
dell’approvazione del Consiglio Direttivo.
8. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identità del
socio.
Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri soci;
b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a
conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo,
derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della
domanda di adesione all’Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia
garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo
per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
i) fissare l’ammontare della quota sociale;
j) deliberare sugli altri oggetti di sua competenza attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o
dallo statuto.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una
volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e
firmata da almeno un decimo dei soci, oppure da almeno un terzo dei componenti del
Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo
anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e
mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di
convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della
data dell’adunanza.
4. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti
siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla
votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure
deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del
verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa
verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla
sospensione saranno valide.
Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza
o per delega della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
soci presenti in proprio o per delega.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello
Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, o alla sua
fusione, oscissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera
con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto
favorevole dei tre quarti dei soci presenti in proprio o per delega.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di
almeno i tre quarti dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. Il Segretario dell’Associazione, di cui al successivo art. 19, redige il verbale e lo
sottoscrive unitamente al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, l’Assemblea nomina un sostituto.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in
quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono
astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa
decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione e trascritto nel libro delle
Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell’articolo 20
comma 4. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione. Il potere di
rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza
non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o
se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi
generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro ad un massimo di otto
componenti eletti dall’Assemblea tra i soci. Elegge tra i suoi componenti il Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono
in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.
Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) adempiere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di
quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse
economiche;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle
attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo, il
programma di attività e il bilancio consuntivo;
f) proporre all’Assemblea dei soci l’ammontare della quota sociale annuale;
g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta;
h) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere
secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e
autorizzando la spesa;
j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
k) deliberare in merito all’esclusione di soci;
l) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
m) eleggere il Presidente;
n) nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il
Consiglio Direttivo;
o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
p) assegnare incarichi per l’espletamento di lavori di cui all’art. 3 comma 4, necessari per la
continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle
disponibilità previste dal bilancio.
q) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare
alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al
buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge
all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a
maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del
Consiglio per tre volte consecutive senza valida giustificazione.
Il Consiglio può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la
maggioranza dei due terzi dei soci. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la
metà dell’organo di amministrazione cessino dall’incarico, l’organo di amministrazione può
provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure
di nomina dell’organo e seguendo l’ordine di preferenza ivi indicato. I componenti
così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano
candidati che abbiano tali caratteristiche, l’assemblea dovrà essere convocata con la massima
urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli
amministratori comporta la decadenza dell’organo di amministrazione che deve essere
rinnovato.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la
ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione
potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due giorni prima della
data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte
l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la
riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di
eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei
suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni
del Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Il Presidente
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura
in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente :
a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e
accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da
Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
e) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le relative funzioni sono svolte da un
membro del Consiglio Direttivo da lui delegato. In caso di cessazione, dopo aver proceduto alla
surroga, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Presidente.
3. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del delegato con funzioni di
Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento temporaneo del Presidente.
Art. 19 – Il Segretario
1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio
Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone la libera visione al socio che lo
richieda.
Art. 20- Libri sociali
1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro dei soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del
giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di
eventuali votazioni.
3. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Segretario, che la
soddisfa entro quindici giorni dalla data della richiesta.
Art. 21 – Risorse economiche
1. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:
a) quote sociali;
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di
beni di modico valore e di servizi;
h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente
documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte
senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai
regolamenti.
Art. 22- Scritture contabili
1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di
quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
Art. 22- Scritture contabili
1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di
quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
Art. 23 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo
e devono essere approvati dall’Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’articolo 13 del D.Lgs.
117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve
documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui
all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte
del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto
secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo
117/2017, utilizzando lo stesso modello del bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare
della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’Associazione
per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto
descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio
Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.
Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi
dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra
eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 25 – Assicurazione dei volontari
1. Tutti i soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per
malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni
derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 26 – Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del
d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore
individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo
scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il
liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1,
del d.lgs. 117/2017.
Art. 27 – Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Bergamo, 10 maggio 2022